Tutte le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione devono intendersi abrogate dalla presente Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, le cui disposizioni devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.

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